Lo Stato Vaticano riceve forniture idriche a carico dello Stato Italiano, come segnalato nei Patti Lateranensi:
« L’Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati alla Città del Vaticano un’adeguata dotazione d’acqua in proprietà »
(Patti Lateranensi, art. 6)
La diatriba è sorta poiché il Vaticano si rifiuta di pagare le bollette per le forniture idriche accessorie legate non solo all'acqua consumata, ma più in generale all'allacciamento idrico, come ad esempio la manutenzione della rete fongaria o la gestione delle acque di scarico. Nel 1999 l'azienda municipalizzata ACEA richiese pubblicamente il risarcimento per 20 anni di servizi non pagati, circa 50 miliardi di vecchie lire, approssimativamente 25 milioni di euro. Il Vaticano si rifiutò di pagare il servizio sfruttando il suo satus di nazione a tutti gli effetti. Non ha infatti ritenuto di dover render conto per un servizio che era stato erogato da un'azienda italiana, e quindi straniera.
Il fatto che la finanziaria per il 2004 contenga una voce relativa ai 25 milioni di euro da versare all'ACEA per i liquami arretrati è un altro elemento che aizza la polemica. Una parte della società civile si sente offesa per la decisione del governo di farsi carico di queste spese extra. Attualmente non risulta che il Vaticano abbia deciso di pagare i servizi forniti.
Però risulta che bisogna chiedere a loro un aiuto perché dicano che non pagare le tasse è peccato
mah....
20070801
libera chiesa in libero stato
20070717
parole parole parole
"Questo partito avrà
l’ambizione di costruire alleanze europee ed internazionali innovative. Avrà
un impianto pluralista e laico, per cui l’ispirazione religiosa e i valori ideali
avranno libertà e forza, senza integralismi.
[...]
Per battere i riflessi egoistici della destra, che parlano al ventre di molti
italiani, ma soprattutto per scongiurare che nasca un “blocco sociale”
potenzialmente maggioritario e a noi avverso - che già si vede in alcune
aree più dinamiche del Paese e specialmente nel Nord - occorre che il PD sia
molto più che un partito nuovo. Proporrà una forte ispirazione nazionale dei
compiti dell’Italia. Incontrerà le vocazioni, i talenti, i problemi dei territori
con un’organizzazione autonomistica e federale corrispondente alla nostra
moderna visione delle istituzioni.
Il Partito Democratico deve produrre un sano shock politico e progettuale
per il centro sinistra. [...]
Ma, molto di più: il messaggio che siamo dalla parte
di chi crea ricchezza, di chi ama fare. Siamo dalla parte di chi innova,
ricerca, rischia, crea l’eccellenza della qualità italiana.
[...]
Altrimenti, il Partito Democratico dovrà proporre una alleanza di
centrosinistra di nuovo conio.
[...]
"Berlusconi rivincerà le elezioni?
No: la Casa delle Libertà e il Partito Democratico si fonderanno in un Grande Partito di Centro. Il nuovo partito non avrà alcun programma."
ero preoccupato: pensavo di essere il solo ad avere questo dubbio...
ma, come disse Manzoni, "E' men male l'agitarsi nel dubbio, che il riposar nelI'errore"
20070522
umiltà
il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò sé stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini; trovato esteriormente come un uomo, umiliò sé stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce
Filippesi 2:6-8
Voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse, ma tra di voi non sarà così; anzi chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo; e chiunque tra di voi vorrà essere primo a sia vostro schiavo. Poiché anche il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti
Matteo 20:25-28
ma non sempre dalle parole seguono i fatti.
alcuni pensano che chi crede non possa essere anche adulto.
quanto al credente suppongo sia in grado di cogliere la differenza tra fede e retorica
20070517
nomen omen
La locuzione latina Nomen omen, o al plurale nomina sunt omina tradotta letteralmente, significa il nome è un presagio
mastella
dim. mastellétta
sec. XV
mastello
2. estens. (spec. al dim.). Qualsiasi contenitore di forma tronco-conica e dimensioni anche assai ridotte.
dim. mastellétto, mastellìno. accr. mastellóne
Dal gr. tardo mastós ‘coppa a forma di mammella’ prima del 1320
creduto dal credente alle 09:35 0 idee
creduto in: definizioni
20070516
tagli
tagli con l'amico perché "nonsifamaisentire"
tagli con l'amica perché "nonmibastaesseresoloamici"
tagli con le ex perché ormai ce Lei
e mi chiedo se credere a quell'ormai: c'è rimpianto, c'è solo abitudine grammaticale, c'è un senso di sudditanza alla gelosia di Lei...
tagli con la pazienza perché hai troppa acidità nello stomaco e nel cuore
tagli con le scuse perché non c'è assoluzione
tagli con il lavoro perché "vuoidipiù"
tagli con Lei per ritornare subito
perché credo che bisogna ritrovarsi per scoprirsi diversi da come si era o per vedersi come si è sempre stati.
upgrade:
20070515
20070514
family day, family gay, family all
Visto gli articoli della
COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
[...]
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
[...]
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
[...]
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
[...]
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
[...]
e quelli del
Codice Civile - Libro Primo/Titolo VI
Capo III: Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I: Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti). Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117). Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
e dal momento che non si dice nulla in merito ad impedimenti o impossibilità a contrarre il matrimonio tra persone dello stesso sesso,
CREDO opportuno fare una domanda:
perché non si può proporre il matrimonio a chiunque (gay, non gay, amici, conviventi...) magari abbassando i tempi per il divorzio?
20070510
di tutto di più (...)
quando gli slogan rendono (sia d'immagine ed immaginario che di guadagno)
allora non vale la pena disquisire sulla loro fondatezza o paradossalità.
Resta il fatto che tra laicità e scomunica passa un fiume che sicuramente non tiene conto delle conseguenze della fede: perché un non cattolico dovrebbe essere sconvolto da una scomunica lanciata da chi non riconosce come riferimento spirituale?
eppure resta l'indignazione per l'ennesima parola d'inumanità, in cui la consolazione che dovrebbe portare una fede ed una chiesa resta sulla porta a guardare.
per il crededente rimane fissa la lanterna della libertà:
libertà nel credere
libertà nel sperare
libertà nell'essere madre e padre.
senza dover ricorrere al martirio per diventare santi
20070509
vedrai...vedrai
... che domani cambierà.
intanto, nell'ambito della fede politica, molti hanno dentro al cuore, un forte impegno sociale
a chi crede (nella democrazia... e non solo) ormai non basta più la fede
20070504
teologia della liberazione
le tesi principali della teologia della liberazione (TdL):
- La liberazione è conseguenza della presa di coscienza della realtà socioeconomica latinoamericana.
- La situazione attuale della maggioranza dei latinoamericani contraddice il disegno divino e la povertà è un peccato sociale.
- La salvezza cristiana non può ottenersi senza la liberazione economica, politica, sociale e ideologica, come visibili segni della dignità umana.
- Non vi sono solo peccatori, ma anche persecutori che opprimono e vittime del peccato che richiedono giustizia.
Fra gli impegni teorici e operativi che conseguono dalle tesi vi sono:
- Costante riflessione dell’uomo su se stesso per renderlo creativo a suo vantaggio e a quello della società in cui vive.
- Prendere coscienza della lotta di classe ponendosi al fianco dei poveri.
- Rivendicare la democrazia approfondendo la presa di coscienza delle popolazioni riguardo i loro veri nemici, per trasformare l’attuale sistema sociale ed economico.
- Eliminare la povertà, la mancanza di opportunità e le ingiustizie sociali, garantendo l’accesso all’istruzione, alla sanità, ecc.
- Creare un uomo nuovo, come condizione indispensabile per assicurare il successo delle trasformazioni sociali. L’uomo solidale e creativo deve essere il motore dell’attività umana in contrapposizione alla mentalità capitalista della speculazione e della logica del profitto.
- Libera accettazione della dottrina evangelica, ossia procurare innanzi tutto condizioni di vita dignitose e poi, se la persona lo vuole, perseguire l’attività pastorale, diversamente da prima, in cui finché le missioni cristiane sfamavano le persone, allora queste si dichiaravano cristiane
creduto dal credente alle 11:20 0 idee
creduto in: definizioni
20070503
chiesa popolare
ADISTA n°22 del 19.3.2005
creduto dal credente alle 16:20 0 idee
creduto in: definizioni
credere
- INDICATIVO
Presente
credo
credi
crede
crediamo
credete
credono - Passato prossimo
ho creduto
hai creduto
ha creduto
abbiamo creduto
avete creduto
hanno creduto - Imperfetto
credevo
credevi
credeva
credevamo
credevate
credevano - Trapassato Prossimo
avevo creduto
avevi creduto
aveva creduto
avevamo creduto
avevate creduto
avevano creduto - Passato remoto
credei, credetti
credesti
credé, credette
credemmo
credeste
crederono, credettero - Trapassato remoto
ebbi creduto
avesti creduto
ebbe creduto
avemmo creduto
aveste creduto
ebbero creduto - Futuro semplice
crederò
crederai
crederà
crederemo
crederete
crederanno - Futuro anteriore
avrò creduto
avrai creduto
avrà creduto
avremo creduto
avrete creduto
avranno creduto - CONGIUNTIVO
Presente
creda
creda
creda
crediamo
crediate
credano - Passato
abbia creduto
abbia creduto
abbia creduto
abbiamo creduto
abbiate creduto
abbiano creduto - Imperfetto
credessi
credessi
credesse
credessimo
credeste
credessero - Trapassato
avessi creduto
avessi creduto
avesse creduto
avessimo creduto
aveste creduto
avessero creduto - CONDIZIONALE
Presente
crederei
crederesti
crederebbe
crederemmo
credereste
crederebbero - Passato
avrei creduto
avresti creduto
avrebbe creduto
avremmo creduto
avreste creduto
avrebbero creduto - IMPERATIVO
Presente
credi
credete - PARTICIPIO
Presente
credente - Passato
creduto - GERUNDIO
Presente
credendo - Passato
avendo creduto - INFINITO
Presente
credere - Passato
avere creduto
creduto dal credente alle 16:00 0 idee
creduto in: coniugazioni
altre definizioni
in-te-gra-lì-sta
agg. e s.m. e f. (pl.m. –i)
Fautore, sostenitore dell’integralismo o ispirato all’integralismo
• estens. Intransigente.
Der. di integrale | prima del 1908 singolare plurale
in-te-gra-lì-mo
s.m.
1. Indirizzo ideologico che, partendo dal presupposto dell’assoluta validità dei propri principi, mira a stabilire la propria egemonia in campo religioso, politico e culturale, rifiutando qualsiasi alleanza o collaborazione con partiti o movimenti d’ispirazione ideologica diversa; i. islamico, movimento religioso diffusosi nei paesi arabi a partire dagli anni ’70, che sostiene un’applicazione rigida e totale della legge dell’Islam, estesa anche alla vita politica e sociale.
2. Con riferimento alla storia del Partito socialista italiano, sin. di unitarismo.
Der. di integrale | inizio sec. XX
Devoto Oli, Le Monnier 2004
creduto dal credente alle 15:14 0 idee
creduto in: definizioni
definizione
cre - dè - nte s.m. e f.
Chi aderisce a una data religione; com., chi professa il cattolicesimo; anche come agg.: i popoli credenti~ estens. Seguace convinto di un’idea, di una dottrina.
P. pres. di credere prima metà sec. XIV
Sinonimi
sostantivo: fedele pio
aggettivo: religioso
Contrari
sostantivo: ateo miscredente
aggettivo: incredulo
creduto dal credente alle 13:41 0 idee
creduto in: definizioni