20070522

umiltà

il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò sé stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini; trovato esteriormente come un uomo, umiliò sé stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce
Filippesi 2:6-8

Voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse, ma tra di voi non sarà così; anzi chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo; e chiunque tra di voi vorrà essere primo a sia vostro schiavo. Poiché anche il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti
Matteo 20:25-28


ma non sempre dalle parole seguono i fatti.
alcuni pensano che chi crede non possa essere anche adulto.
quanto al credente suppongo sia in grado di cogliere la differenza tra fede e retorica

informazione

credo nel diritto all'informazione



...



altri no



...



altri si



...



a questi: grazie

20070517

nomen omen

La locuzione latina Nomen omen, o al plurale nomina sunt omina tradotta letteralmente, significa il nome è un presagio

mastella
s.f. Variante region. di mastello
dim. mastellétta
sec. XV

mastello
s.m.1. Recipiente di legno di forma tronco-conica, più largo alla bocca che alla base, e con due doghe diametralmente opposte sporgenti e fornite di fori per consentire il trasporto mediante l’inserimento di un bastone.
2. estens. (spec. al dim.). Qualsiasi contenitore di forma tronco-conica e dimensioni anche assai ridotte.
dim. mastellétto, mastellìno. accr. mastellóne
Dal gr. tardo mastós ‘coppa a forma di mammella’ prima del 1320



20070516

tagli




tagli la barba con la curiosità di vedere cosa c'è sotto
tagli con l'amico perché "nonsifamaisentire"
tagli con l'amica perché "nonmibastaesseresoloamici"
tagli con le ex perché ormai ce Lei

e mi chiedo se credere a quell'ormai: c'è rimpianto, c'è solo abitudine grammaticale, c'è un senso di sudditanza alla gelosia di Lei...

tagli con la pazienza perché hai troppa acidità nello stomaco e nel cuore
tagli con le scuse perché non c'è assoluzione
tagli con il lavoro perché "vuoidipiù"
tagli con Lei per ritornare subito

perché credo che bisogna ritrovarsi per scoprirsi diversi da come si era o per vedersi come si è sempre stati.


upgrade:
per la vignetta grazie a rododentro

20070515

scetticismi


20070514

family day, family gay, family all

Visto gli articoli della

COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


[...]
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

[...]

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

[...]

Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

[...]

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

[...]



e quelli del

Codice Civile - Libro Primo/Titolo VI
Capo III: Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I: Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti). Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).

Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117). Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.




e dal momento che non si dice nulla in merito ad impedimenti o impossibilità a contrarre il matrimonio tra persone dello stesso sesso,
CREDO opportuno fare una domanda:

perché non si può proporre il matrimonio a chiunque (gay, non gay, amici, conviventi...) magari abbassando i tempi per il divorzio?

20070510

di tutto di più (...)

quando gli slogan rendono (sia d'immagine ed immaginario che di guadagno)
allora non vale la pena disquisire sulla loro fondatezza o paradossalità.
Resta il fatto che tra laicità e scomunica passa un fiume che sicuramente non tiene conto delle conseguenze della fede: perché un non cattolico dovrebbe essere sconvolto da una scomunica lanciata da chi non riconosce come riferimento spirituale?
eppure resta l'indignazione per l'ennesima parola d'inumanità, in cui la consolazione che dovrebbe portare una fede ed una chiesa resta sulla porta a guardare.
per il crededente rimane fissa la lanterna della libertà:
libertà nel credere
libertà nel sperare
libertà nell'essere madre e padre.
senza dover ricorrere al martirio per diventare santi

20070509

vedrai...vedrai

... che domani cambierà.
intanto, nell'ambito della fede politica, molti hanno dentro al cuore, un forte impegno sociale
a chi crede (nella democrazia... e non solo) ormai non basta più la fede

20070504

teologia della liberazione

le tesi principali della teologia della liberazione (TdL):

  • La liberazione è conseguenza della presa di coscienza della realtà socioeconomica latinoamericana.
  • La situazione attuale della maggioranza dei latinoamericani contraddice il disegno divino e la povertà è un peccato sociale.
  • La salvezza cristiana non può ottenersi senza la liberazione economica, politica, sociale e ideologica, come visibili segni della dignità umana.
  • Non vi sono solo peccatori, ma anche persecutori che opprimono e vittime del peccato che richiedono giustizia.

Fra gli impegni teorici e operativi che conseguono dalle tesi vi sono:

  • Costante riflessione dell’uomo su se stesso per renderlo creativo a suo vantaggio e a quello della società in cui vive.
  • Prendere coscienza della lotta di classe ponendosi al fianco dei poveri.
  • Rivendicare la democrazia approfondendo la presa di coscienza delle popolazioni riguardo i loro veri nemici, per trasformare l’attuale sistema sociale ed economico.
  • Eliminare la povertà, la mancanza di opportunità e le ingiustizie sociali, garantendo l’accesso all’istruzione, alla sanità, ecc.
  • Creare un uomo nuovo, come condizione indispensabile per assicurare il successo delle trasformazioni sociali. L’uomo solidale e creativo deve essere il motore dell’attività umana in contrapposizione alla mentalità capitalista della speculazione e della logica del profitto.
  • Libera accettazione della dottrina evangelica, ossia procurare innanzi tutto condizioni di vita dignitose e poi, se la persona lo vuole, perseguire l’attività pastorale, diversamente da prima, in cui finché le missioni cristiane sfamavano le persone, allora queste si dichiaravano cristiane

20070503

chiesa popolare

[...] "chiesa popolare".
Essa relativizza il senso della istituzione e del diritto canonico.
Essa cambia il senso dell'identità cristiana, definita non più dall'appartenenza all'istituzione ma dall'identificazione con i poveri.
Essa cambia il senso della missione sacerdotale ed episcopale che diventa quella di "andare raccogliendo i cadaveri e tutto ciò che produce la persecuzione della Chiesa"; diventa quella di restituire la speranza ai poveri.
Essa cambia la sua esperienza di Dio, che diventa il Dio dei poveri; il senso della gloria di Dio diventa la vita del povero (gloria Dei vivens pauper).
Essa cambia le sue scelte politiche, individuando nel popolo il criterio di valutazione dei partiti politici.
Essa cambia il suo rapporto con la curia romana e la nunziatura, che diventa più libero ed autonomo.
Essa cambia il senso dell'autorità che diventa testimonianza di coerenza; e che ispira una continua consultazione del popolo e quindi la fedeltà al punto di vista del popolo.
Essa cambia il senso della messa, che, celebrata con i poveri, cessa di essere un dovere giuridico e diventa la presenza di Cristo crocifisso e sanguinante e il sacramento della comunione con i poveri.
Essa rinnova il senso dell'amore, scoprendo la sua dimensione politica e con essa una nuova concezione del martirio.
Essa rinnova infine il senso della risurrezione, che cessa di essere una prospettiva individuale e diventa la forma definitiva di identificazione con il popolo: "se mi uccidono risorgerò nel popolo".

ADISTA n°22 del 19.3.2005

credere

  • INDICATIVO
    Presente
    credo
    credi
    crede
    crediamo
    credete
    credono
  • Passato prossimo
    ho creduto
    hai creduto
    ha creduto
    abbiamo creduto
    avete creduto
    hanno creduto
  • Imperfetto
    credevo
    credevi
    credeva
    credevamo
    credevate
    credevano
  • Trapassato Prossimo
    avevo creduto
    avevi creduto
    aveva creduto
    avevamo creduto
    avevate creduto
    avevano creduto
  • Passato remoto
    credei, credetti
    credesti
    credé, credette
    credemmo
    credeste
    crederono, credettero
  • Trapassato remoto
    ebbi creduto
    avesti creduto
    ebbe creduto
    avemmo creduto
    aveste creduto
    ebbero creduto
  • Futuro semplice
    crederò
    crederai
    crederà
    crederemo
    crederete
    crederanno
  • Futuro anteriore
    avrò creduto
    avrai creduto
    avrà creduto
    avremo creduto
    avrete creduto
    avranno creduto
  • CONGIUNTIVO
    Presente
    creda
    creda
    creda
    crediamo
    crediate
    credano
  • Passato
    abbia creduto
    abbia creduto
    abbia creduto
    abbiamo creduto
    abbiate creduto
    abbiano creduto
  • Imperfetto
    credessi
    credessi
    credesse
    credessimo
    credeste
    credessero
  • Trapassato
    avessi creduto
    avessi creduto
    avesse creduto
    avessimo creduto
    aveste creduto
    avessero creduto
  • CONDIZIONALE
    Presente
    crederei
    crederesti
    crederebbe
    crederemmo
    credereste
    crederebbero
  • Passato
    avrei creduto
    avresti creduto
    avrebbe creduto
    avremmo creduto
    avreste creduto
    avrebbero creduto
  • IMPERATIVO
    Presente
    credi
    credete
  • PARTICIPIO
    Presente
    credente
  • Passato
    creduto
  • GERUNDIO
    Presente
    credendo
  • Passato
    avendo creduto
  • INFINITO
    Presente
    credere
  • Passato
    avere creduto

altre definizioni

in-te-gra-lì-sta
agg. e s.m. e f. (pl.m. –i)
Fautore, sostenitore dell’integralismo o ispirato all’integralismo
• estens. Intransigente.
Der. di integrale | prima del 1908 singolare plurale


in-te-gra-lì-mo
s.m.
1. Indirizzo ideologico che, partendo dal presupposto dell’assoluta validità dei propri principi, mira a stabilire la propria egemonia in campo religioso, politico e culturale, rifiutando qualsiasi alleanza o collaborazione con partiti o movimenti d’ispirazione ideologica diversa; i. islamico, movimento religioso diffusosi nei paesi arabi a partire dagli anni ’70, che sostiene un’applicazione rigida e totale della legge dell’Islam, estesa anche alla vita politica e sociale.
2. Con riferimento alla storia del Partito socialista italiano, sin. di unitarismo.
Der. di integrale | inizio sec. XX

Devoto Oli, Le Monnier 2004

definizione

cre - dè - nte s.m. e f.
Chi aderisce a una data religione; com., chi professa il cattolicesimo; anche come agg.: i popoli credenti~ estens. Seguace convinto di un’idea, di una dottrina.
P. pres. di credere prima metà sec. XIV

Sinonimi
sostantivo: fedele pio
aggettivo: religioso
Contrari
sostantivo: ateo miscredente
aggettivo: incredulo



Devoto Oli, Le Monnier 2004